venerdì 14 dicembre 2012

Consiglio di zona 9: telecamere? No consiglio.

Ieri sera alle 19:00 è iniziato il consiglio di zona 9.

Articolato in 2 parti: audizione progetto "Insieme è possibile! Scuola, famiglia e territorio per la coesione sociale".




Non si sa per quale scelta strategica la prima parte ha potuto essere registrata. Nella seconda la presidente ha chiesto di spegnere le telecamere. Le telecamere non sono state spente, i vigili hanno chiesto i documenti dei cittadini e dei consiglieri Antonio Laterza e Vincenzo Agnusdei. La seduta è stata definitivamente chiusa e ai consiglieri che non hanno spento le telecamere è stata comminata la "nota di biasimo".

Ecco la seconda parte:



Rimando al post relativo alla seduta del 15 marzo 2012 http://anlater.blogspot.it/2012/03/zona-9-riprese-video-chi-perde-vince.html  per altre considerazioni.
Cosa è successo da febbraio marzo 2012 ad oggi? Si è discusso nella commissione decentramento del regolamento delle video riprese, con delle limitazioni assurde e limitanti della libertà di informazione. La commissione ha chiesto un parere all'avvocatura del comune e quest'ultima forse perché ha ritenuto un obbrobrio quanto si andava a regolamentare ha tergiversato e non ha fatto applausi a scena aperta.

In definitiva dopo circa 7-8 mesi la commissione decentramento porta in aula una proposta di delibera che chiede la fruibilità a tutti dei file audio delle registrazioni del consiglio.
Avete letto bene i file audio su cui il consiglio aveva già deliberato il 3 novembre 2011 e ad oggi la pubblicazione sul sito accessibile a tutti non avviene.


L'articolo 21 del regolamento di zona 9, nell'ultimo comma recita:  "Le sedute possono essere oggetto di videoregistrazione previa approvazione di tutti i Consiglieri".



Che burlone deve essere stato chi ha voluto introdurre tale comma proprio all'articolo 21. La nostra costituzione all'articolo 21 recita:

"

Articolo 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art.111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni."

http://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=21


Dopo la chiusura anticipata del consiglio, un presidente di una commissione si è avvicinato preoccupato per chiedere se avevamo intenzione di riprendere anche le commissioni, dato che alla prossima seduta ci sarebbe un dirigente di una struttura sanitaria che potrebbe non essere d'accordo con le riprese.
Al presidente è stato risposto che dal momento che non viene a relazionare in un club privato ma in un consiglio di zona, le riprese saranno effettuate.
Personalmente credo che il dirigente non avrà alcun problema a farsi riprendere.

Ed ora?